Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Ufficio IV - Programmazione economico-finanziaria della formazione superiore
Definizione dei provvedimenti di assegnazione dei finanziamenti ministeriali alle Istituzioni della formazione superiore e ai consorzi.
Programmazione e controllo delle facoltà assunzionali, del fabbisogno e dei flussi finanziari delle Istituzioni della formazione superiore.
Supporto alla Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle Università.
Controllo dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità.
Monitoraggio situazioni di bilancio e connesse procedure di verifica amministrativo-contabile.
Coordinamento delle attività dei rappresentanti del Ministero nei Collegi dei revisori dei conti per gli ambiti di competenza.
Gestione del programma "Rita Levi Montalcini".