Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Ufficio IV - Offerta formativa, ordinamenti e regolamenti didattici dei corsi di studio AFAM
Controllo e vigilanza sui regolamenti e ordinamenti didattici, offerta formativa e procedure di accreditamento dei corsi di studio AFAM, inclusi quelli di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale.
Fornitura dei diplomi alle istituzioni AFAM.
Monitoraggio e coordinamento dei master rilasciati dalle Istituzioni AFAM.
Rapporti con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato relativamente alla pubblicità ingannevole per la tutela dei titoli accademici.
Procedure di corrispondenza, riconoscimento ed equivalenza dei titoli di studio AFAM italiani anche i fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.
Raccordo con il Ministero dell'istruzione in materia di formazione degli insegnanti.