Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Ufficio I - Affari generali e coordinamento
Coordinamento delle attività trasversali relative alla programmazione e gestione delle risorse finanziarie e del personale della Direzione generale, ivi inclusa la formazione, in raccordo con gli altri uffici, anche in relazione con la Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali.
Coordinamento degli adempimenti relativi al ciclo della performance, prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle materie di competenza della Direzione.
Supporto all?attività di coordinamento normativo nelle materie di competenza della Direzione.
Coordinamento degli affari legali degli uffici della Direzione generale e conseguenti rapporti con l'Avvocatura dello Stato nelle materie di competenza della Direzione.
Predisposizione degli atti finalizzati alla liquidazione delle spese legali da parte della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali.
Istruttoria e pareri in merito alle richieste di patrocinio per le materie di competenza della Direzione generale.