Enti pubblici vigilati

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 22 comma 1, lettera a

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.


Nota:

I dati, oggetto di obbligo di pubblicazione nella presente sottosezione, appartengono esclusivamente alle Direzioni di seguito elencate:

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Atenei – Consorzi (progetti competitivi) – AFAM
(dati aggiornati al 31/05/2024)

Direzione generale della ricerca

Ufficio VII
Enti pubblici vigilati
(dati aggiornati al 29/05/2024)


Ufficio V
EPR enti vigilati ex art. 22 comma 1 lett.a)
(dati aggiornati al 11/07/2024)

Contenuto inserito il 11-01-2023 aggiornato al 14-11-2024
Recapiti e contatti
Largo Antonio Ruberti, 1 - 00153 Roma (RM)
PEC urp@mur.gov.it
Centralino 06.97721
P. IVA 96446770586
Linee guida di design per i servizi web della PA