Costi contabilizzati
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).
In questa sezione sono pubblicati i costi contabilizzati per ogni servizio erogato dal Ministero dell'Università e della Ricerca e il relativo andamento nel tempo, in conformità con l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., a norma del quale le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi - individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali sia intermedi - ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.lgs. 33/2013, pubblicano i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo.
Ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., i costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti sono pubblicati, in dettaglio, nel documento: