Bilancio di genere
Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell’articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
Nota:
2024
11-MUR-Riclassificazione-per-genere-2024
11-MUR-Allegato-2-Q1-Rendiconto-2024-ed.-2025
11-MUR-Allegato-2-Q2-Rendiconto-2024-ed.-2025
2023
UFF. 1 E 2 -11-MUR-Allegato-2-Q1-Rendiconto-2023-ed. -2024
11MUR-Riclassificazione-per-genere-2023
1_11_MUR_Allegato_2_Q2_Rendiconto ed. 2024- compilato
2022
Bilancio di genere - Politiche del personale dell’Amministrazione 2022
