Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati

Dlgs n. 179/2012, Circolare AgID n. 01/2016
articolo 9

Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web il catalogo dei dati, dei metadati, e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facolta' di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.

L'obbligo di pubblicazione sul sito web degli obiettivi annuali di accessibilità
7. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilita' per l'anno corrente e lo stato di attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro nella propria organizzazione, in cui identificano le modalita' di realizzazione e le eventuali attivita' per cui non e' possibile l'utilizzo del telelavoro. La redazione del piano in prima versione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La mancata pubblicazione e' altresi' rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.


Nota:

Banche dati della PA

L’elenco completo delle basi di dati di interesse nazionale (art. 60, comma 3-bis del CAD) sono consultabili sul sito dell’Agenzia per l’Italia digitale.

Banche dati del Ministero dell’Università e della Ricerca

Sezione in lavorazione

Obiettivi di accessibilità

Per le informazioni relative al lavoro agile e al relativo livello di attuazione e sviluppo si rimanda al Piano integrato di attività e organizzazione della Pubblica amministrazione - PIAO  

Regolamenti

Sezione in lavorazione

Contenuto inserito il 28-03-2024 aggiornato al 28-03-2024
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