Accesso civico
Accesso civico a dati e documenti
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
I differenti sistemi di accesso, rispondendo alle esigenze di trasparenza dell’azione pubblica, dipendono da diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza.
In particolare, la normativa vigente prevede:
Accesso documentale, disciplinato dall’art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, il cui iter procedimentale rimane invariato e può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
Accesso civico semplice (accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria) introdotto dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dall’art. 6 del decreto legislativo n. 97/2016 è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione.
Accesso civico generalizzato - FOIA Freedom of Information Act (accesso civico concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria) introdotto dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dall’art. 6 del decreto legislativo n. 97/2016, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis dello stesso decreto legislativo.
Come esercitare il diritto di accesso civico
La richiesta di accesso civico è gratuita e va presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero dell’università e della ricerca tramite:
- posta ordinaria all’indirizzo: Ministero dell'università e della ricerca - Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza MUR, Largo Antonio Ruberti, 1 - 00153 Roma.
- posta elettronica all'indirizzo e-mail: accessocivico@mur.gov.it
Scarica il modulo di richiesta di accesso civico (modulo formato .doc)
L’oggetto dell’accesso civico nel MUR
Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, di pertinenza del Ministero dell’università e della ricerca, qualora il medesimo ne abbia omesso la pubblicazione, con esclusione di documenti, informazioni o dati di titolarità di singole Università, Enti di Ricerca e Istituzioni AFAM che, in quanto Amministrazioni autonome di cui all’art. 2 del decreto legislativo 165/2001, hanno un proprio Responsabile della trasparenza.
Il Procedimento
Il Responsabile della Trasparenza, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, la trasmette al Direttore generale/dirigente competente detentore dei dati che cura la trasmissione dei dati e delle informazioni ai fini della pubblicazione richiesta nel sito web entro trenta giorni e la contestuale trasmissione al richiedente, ovvero, la comunicazione al medesimo dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del RPCT il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, individuato in base a quanto disposto dall’art. 2, c. 9-ter della legge 241/1990, che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui allo stesso art. 2, c. 9-ter della legge 241/1990
I Responsabili
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è la Dott.ssa Silvia Nardelli (Decreto Ministeriale n. 67 del 09-02-2023)
Il titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è il Capo di Gabinetto del Ministero dell’università e della ricerca
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono ammesse richieste di accesso civico generiche. L'amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell'istanza. L'istanza va presentata all'Ufficio responsabile del procedimento:
se l’Ufficio responsabile del procedimento è un ufficio dell'Amministrazione, vai all’organigramma del MUR per individuare l’ufficio competente in vigenza della disposizione di cui all’art. 3, c. 3 del decreto legge 09/01/2020, n 1.
La richiesta può essere inviata tramite:
posta ordinaria all'indirizzo dell'Ufficio individuato come competente presso il Ministero dell’università e della ricerca, Largo Antonio Ruberti, 1 - 00153 Roma;
posta elettronica all’indirizzo e-mail dell'Ufficio individuato come competente presso il Ministero dell’università e della ricerca o all’indirizzo mail dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del MUR: urp@mur.gov.it
Scarica il modulo di richiesta di accesso civico generalizzato (modulo formato .doc)
L'oggetto dell’accesso civico generalizzato nel MUR
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ad atti e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 33/2013, come modificato dal decreto legislativo 97/2016, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del medesimo decreto legislativo di pertinenza del Ministero dell’università e della ricerca.
Il Procedimento
L’Ufficio responsabile del procedimento che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso, provvederà ad istruire l’istanza secondo i commi 5 e 6 dell’art. 5 del decreto legislativo 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico. Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine l’Amministrazione provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e l’Amministrazione decida comunque di accogliere l’istanza, vi è l’onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.
Il comma 7 dell’articolo 5 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente possa presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni).
I Responsabili
I Responsabili dell’accesso, di cui all’art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, sono i Dirigenti degli Uffici responsabili dei procedimenti di competenza del MUR.
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dalla normativa da parte dell’Ufficio responsabile del procedimento, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, Dott.ssa Silvia Nardelli (Decreto Ministeriale n. 67 del 09-02-2023). , all’indirizzo mail: accessocivico@mur.gov.it
Scarica il modulo di richiesta di riesame accesso civico generalizzato (modulo formato .doc)
Registro degli accessi del MUR
Linee Guida ANAC FOIA Delibera 1309/2016
In questa sezione, viene pubblicato l’elenco semestrale delle richieste di accesso civico e accesso civico generalizzato (FOIA) ricevute dal MUR con l’indicazione dell'oggetto, della data della richiesta, nonché del relativo esito con la data della decisione
Registro degli accessi del MUR – 1° semestre 2023
Registro degli accessi del MUR – 2° semestre 2022
Registro degli accessi del MUR - 1° semestre 2022
Registro degli accessi del MUR – 2° semestre 2021
Registro degli accessi del MUR - 1° semestre 2021
data ultimo aggiornamento 30/05/2022