Accesso civico

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.


Nota:

Al fine di rispondere alle esigenze di trasparenza dell’azione amministrativa, la legge garantisce il diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, attraverso tre differenti tipologie di diritto di accesso:

ACCESSO CIVICO SEMPLICE
consente a chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nei casi in cui la pubblicazione sia stata omessa o sia stata effettuata solo parzialmente

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
consente a chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto  disciplinato dall’articolo 5 bis del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33

ACCESSO DOCUMENTALE
consente a chi abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata all’oggetto dell’istanza, di richiedere i documenti detenuti dall’Amministrazione e di ottenerne copia.

L’istanza di accesso, a qualsiasi titolo, a documenti, informazioni o dati di titolarità di singole Università, Enti pubblici di Ricerca ed Istituzioni AFAM va presentata all’ente di competenza in quanto Amministrazioni autonome rispetto al MUR e dotate di un proprio RPCT.

 

ACCESSO CIVICO SEMPLICE
La norma
L'accesso civico cosiddetto semplice è regolato dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 5, comma 1.

L’oggetto della richiesta

Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, secondo le vigenti disposizioni normative, di pertinenza del Ministero dell’Università e della Ricerca, qualora il medesimo ne abbia omesso la pubblicazione.

Modalità di trasmissione della richiesta
L’istanza può essere presentata utilizzando l’apposito modulo <Richiesta di accesso civico semplice> da inviare al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) del Ministero dell’Università e della Ricerca, alternativamente attraverso:

  • posta elettronica non certificata o certificata (PEC) indirizzata al RPCT all’indirizzo mail accessocivico@mur.gov.it.
  • posta ordinaria al Ministero dell'Università e della Ricerca - Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza RPCT del MUR - Largo Antonio Ruberti 1 - 00153 Roma.

Nel caso di invio tramite PEC personale, cioè intestata al richiedente, non è necessario firmare la richiesta.

Se la trasmissione è fatta con PEC non personale, cioè non intestata al richiedente, oppure con posta elettronica non certificata, la richiesta è valida se, alternativamente:

  • è sottoscritta con firma digitale;
  • è sottoscritta con firma a mano e accompagnata da copia di un documento di identità;
  • è senza firma, solo in caso in cui il richiedente indichi nel messaggio di posta il proprio nome e cognome e alleghi copia di un proprio documento di identità.

La richiesta inviata con posta ordinaria deve essere firmata e accompagnata dalla copia del documento di identità del richiedente.

Costi
La richiesta di accesso civico semplice è gratuita.

Termine per la conclusione del procedimento   
Il Ministero, entro trenta giorni, provvede a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultassero già pubblicati, nel rispetto della normativa vigente, l'Amministrazione indicherà al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Il Responsabile
Il Responsabile è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del MUR.

 

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
La norma
L’accesso civico generalizzato è introdotto dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 5, comma 2.

L’oggetto della richiesta
Sono oggetto di accesso civico generalizzato i documenti o i dati ulteriori rispetto a ciò che è oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013.

La richiesta, che può presentare chiunque, deve identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse; non sono ammesse, quindi, richieste di accesso civico generiche. L'amministrazione non è tenuta a produrre dati o documenti che non siano già in suo possesso al momento dell'istanza.

Modalità di trasmissione della richiesta
L’istanza può essere presentata utilizzando l’apposito modulo <Richiesta di accesso civico generalizzato> da inviare alternativamente all’:

  • Ufficio responsabile del procedimento, che detiene i dati o i documenti, individuabile all’interno dell’<Articolazione degli uffici MUR> in cui sono indicati gli uffici, le relative funzioni e gli indirizzi di posta elettronica.
  • Ufficio Relazioni con il Pubblico del MUR.

La richiesta può essere inviata alternativamente tramite:

  • posta elettronica non certificata o certificata (PEC) all’indirizzo mail dell’Ufficio individuato come competente o al Dirigente dello stesso.
  • posta elettronica non certificata o certificata (PEC) all’indirizzo mail dell’Ufficio relazioni con il Pubblico del MUR urp@mur.gov.it.
  • posta ordinaria con destinatario l’Ufficio competente o l’Ufficio relazioni con il pubblico del Ministero dell'università e della ricerca- Largo Antonio Ruberti 1 - 00153 Roma.

Nel caso di invio tramite PEC personale, cioè intestata al richiedente, non è necessario firmare la richiesta.

Se la trasmissione è fatta con PEC non personale, cioè non intestata al richiedente, oppure con posta elettronica non certificata, la richiesta è valida se alternativamente:

  • è sottoscritta con firma digitale;
  • è sottoscritta con firma a mano e accompagnata da copia di un documento di identità;
  • è senza firma, solo in caso in cui il richiedente indichi nel messaggio di posta il proprio nome e cognome e alleghi copia di un proprio documento di identità.

La richiesta inviata con posta ordinaria deve essere firmata e accompagnata dalla copia del documento di identità del richiedente.

Costi
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

Termine per la conclusione del procedimento
Il Ministero conclude il procedimento entro trenta giorni, provvedendo, in caso di accoglimento dell’istanza, a trasmettere al richiedente i documenti o i dati richiesti.

Tale termine è sospeso (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione dell’istanza al o ai controinteressati ai quali è riservato il diritto di presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso ai documenti o dati, la cui divulgazione può comportare loro un pregiudizio (art. 5-bis, comma 2).

Entro dieci giorni dalla comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.
Nel caso in cui l’accesso sia consentito nonostante l’opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

Richiesta di riesame
In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del Ministero entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), compilando l’apposito modulo <Richiesta di riesame accesso civico generalizzato> ed inviandolo all’indirizzo mail accessocivico@mur.gov.it.

I Responsabili

I Responsabili sono i Dirigenti degli Uffici responsabili dei procedimenti di competenza del MUR.
Il titolare del potere di riesame è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RCPT) del MUR. 
 

ACCESSO DOCUMENTALE

La norma      
L’accesso documentale è regolato dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 22 e ss. e dal D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”.

L’oggetto della richiesta    
Sono oggetto di accesso documentale i documenti amministrativi, che consistono in ogni rappresentazione, in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto, del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

Il richiedente deve essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso. La richiesta deve essere motivata.

Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi.

Modalità di trasmissione della richiesta
L’istanza può essere presentata utilizzando l’apposito modulo <Richiesta di accesso documentale> da inviare alternativamente all’:

  • Ufficio responsabile del procedimento, che detiene i dati, le informazioni o i documenti, individuabile all’interno dell’<Articolazione degli uffici MUR> in cui sono indicati gli uffici, le relative funzioni e gli indirizzi di posta elettronica.
  • Ufficio Relazioni con il Pubblico del MUR.

La richiesta può essere inviata alternativamente tramite:

  • posta elettronica non certificata o certificata (PEC) all’indirizzo mail dell’Ufficio individuato come competente o al Dirigente dello stesso.
  • posta elettronica non certificata o certificata (PEC) all’indirizzo mail dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del MUR urp@mur.gov.it.
  • posta ordinaria con destinatario l’Ufficio competente o l’Ufficio relazioni con il pubblico del Ministero dell'Università e della Ricerca - Largo Antonio Ruberti 1 - 00153 Roma.

Nel caso di invio tramite PEC personale, cioè intestata al richiedente, non è necessario firmare la richiesta.

Se la trasmissione è fatta con PEC non personale, cioè non intestata al richiedente, oppure con posta elettronica non certificata, la richiesta è valida se alternativamente:

  • è sottoscritta con firma digitale;
  • è sottoscritta con firma a mano e accompagnata da copia di un documento di identità;
  • è senza firma, solo in caso in cui il richiedente indichi nel messaggio di posta il proprio nome e cognome e alleghi copia di un proprio documento di identità.

La richiesta inviata con posta ordinaria deve essere firmata e accompagnata dalla copia del documento di identità del richiedente.

 

Costi
L’esame del documento richiesto è gratuito. 
Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. 

Termine per la conclusione del procedimento
Il Ministero, entro trenta giorni, in caso di accoglimento dell’istanza, procede alla trasmissione dei dati, documenti o informazioni richiesti.

Se l’interessato non riceve risposta entro 30 giorni la richiesta si intende respinta.

I termini per la conclusione possono essere più lunghi:

  • se la richiesta è irregolare o incompleta: in questo caso entro 10 giorni l’Ufficio comunica all’interessato le irregolarità o le informazioni mancanti e quindi il termine del procedimento decorre dalla presentazione della richiesta corretta;
  • se l’ufficio individua soggetti controinteressati: in questo caso l’ufficio deve inviare loro una copia della richiesta di accesso ed entro 10 giorni dalla ricezione i controinteressati possono presentare una motivata opposizione.

I Responsabili          
I Responsabili sono i Dirigenti degli Uffici responsabili dei procedimenti di competenza del MUR.

Al presente link è disponibile l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai fini dell’esercizio del diritto di accesso civico semplice, civico generalizzato, documentale e della richiesta di riesame del diniego di accesso civico generalizzato.

 

Registro degli accessi del MUR

Linee Guida ANAC FOIA Delibera 1309/2016

In questa sezione, viene pubblicato l’elenco semestrale delle richieste di accesso civico e accesso civico generalizzato (FOIA) ricevute dal MUR con l’indicazione dell'oggetto, della data della richiesta, nonché del relativo esito con la data della decisione

Registro degli accessi del MUR – 1° semestre 2025

Registro degli accessi del MUR – 2° semestre 2024

Registro degli accessi del MUR – 1° semestre 2024

Registro degli accessi del MUR – 2° semestre 2023

Registro degli accessi del MUR – 1° semestre 2023

Registro degli accessi del MUR – 2° semestre 2022

Registro degli accessi del MUR - 1° semestre 2022

Registro degli accessi del MUR – 2° semestre 2021

Registro degli accessi del MUR - 1° semestre 2021

 

 

Contenuto inserito il 13-01-2023 aggiornato al 01-08-2025
Recapiti e contatti
Largo Antonio Ruberti, 1 - 00153 Roma (RM)
PEC urp@mur.gov.it
Centralino 06.97721
P. IVA 96446770586
Linee guida di design per i servizi web della PA