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Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 42

Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamita' naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonche' l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
d) lettera soppressa dall'art. 43, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016.


Nota:

Di seguito sono pubblicati i dati, ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. 33/2013, suddivisi per Strutture apicali.

Il format utilizzato per la pubblicazione è conforme alla Delibera ANAC 495/2024.

 

UFFICIO DI GABINETTO

 

SEGRETARIATO GENERALE

 

DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

 

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE  SUPERIORE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

 

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

 

DIREZIONE GENERALE DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

 

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DEL BILANCIO E DEI SERVIZI STRUMENTALI

 

DIREZIONE GENERALE DELL’UNITÀ DI MISSIONE PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR DEL MUR

Contenuto inserito il 16-07-2025 aggiornato al 16-07-2025
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