Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Ufficio III - Programmazione e valutazione della formazione superiore
Elaborazione dei criteri per l'efficiente allocazione delle risorse alle Istituzioni della formazione superiore, compresa la promozione di interventi relativi al fondo giovani, alla no-tax area e, per quanto di competenza statale, ai servizi di orientamento, tutorato, stage e job placement delle Istituzioni del sistema della formazione superiore, anche mediante l'implementazione di specifici piani di intervento quali il piano lauree scientifiche e i piani orientamento e tutorato.
Programmazione, monitoraggio e gestione degli interventi relativi ai finanziamenti in conto capitale, inclusa l'edilizia.
Istruttoria relativa alla valutazione e alla approvazione del programma di attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e finanziamento dell'Agenzia.
Gestione delle attività di competenza nei rapporti con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e con i Nuclei di valutazione.
Predisposizione, attuazione e verifica dello stato di realizzazione degli accordi di programma relativi al sistema della formazione superiore, ivi compresi gli accordi di programma quadro cofinanziati dal fondo di sviluppo e coesione e dai fondi strutturali.