Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e dell’innovazione tecnologica
Competenze
In vigore dal 17 maggio 2026
Strutture organizzative in quest'area
- Uff I - Coordinamento di direzione, bilancio e contabilità
- Uff II - Promozione, programmazione e incentivazione della ricerca nelle imprese e nei soggetti pubblici e privati
- Uff III - Promozione, programmazione e incentivazione della ricerca pubblica e delle carriere dei ricercatori
- Uff IV - Programmi operativi nazionali e Programmi rientranti nella politica di coesione
- Uff V - Programmazione, finanziamento e vigilanza degli enti e delle istituzioni pubbliche di ricerca e degli organismi di ricerca.
- Uff VI - Coordinamento, vigilanza e finanziamento di agenzie, consorzi, fondazioni e enti di ricerca privati
