Bandi di concorso
Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornati i dati di cui al comma 1.
2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilita' ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
Nota:
Procedura selettiva per il conferimento, mediante stipulazione di contratti di lavoro autonomo, di massimo n. 35 incarichi di esperti di elevata qualificazione professionale
Maggiori informazioni:
Procedura selettiva per il conferimento, mediante stipulazione di contratti di lavoro autonomo, di massimo n. 35 incarichi di esperti di elevata qualificazione professionale da destinare a supporto dell’attuazione e gestione di interventi finanziati con le risorse a valere sui Programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e programmi complementari agli stessi e/o in genere su risorse nazionali ai predetti collegati nonché per qualsiasi altra attività di supporto di cui necessiti l’Amministrazione nelle predette tematiche.
Allegati

(Pubblicato il 01/04/2025 - Aggiornato il 04/04/2025 - 302 kb - pdf)

(Pubblicato il 01/04/2025 - Aggiornato il 01/04/2025 - 80 kb - pdf)

(Pubblicato il 01/04/2025 - Aggiornato il 09/04/2025 - 90 kb - pdf)