Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Nota:
Decreto Direttoriale di scorrimento della graduatoria dei progetti ammessi e finanziabili di cui all’Avviso per la concessione di finanziamenti destinati a iniziative educative transnazionali con Paesi africani nell’ambito del Piano Mattei e dell’iniziativa G7 “Research Capacity Building with Africa” – RCA – D.D. n. 353 del 18.11.2024
Note
DD n. 9 del 15-1-2026
DD n. 9 del 15-1-2026 - Allegato 1 – Tabella A_Graduatoria dei progetti ammessi e finanziabili di cui al D.D. n. 353 del 18.11.2024
