Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Nota:
Decreto di pagamento a favore della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) quale acconto del contributo previsto per la realizzazione delle attività da svolgersi nell’anno 2026 in collaborazione con il MUR per lo svolgimento di azioni di comune interesse nell’ambito dell’internazionalizzazione della formazione superiore – Capitolo di spesa del MUR 1641, piano gestionale 1.
Allegati
Allegato: decreto_dirigenziale_prot_5600_del_03062026.pdf(Pubblicato il 03/07/2026 - Aggiornato il 03/07/2026 - 379 kb - pdf)
