Direzione generale della ricerca

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 15 commi 1, 2, 3, 4

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonchè la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico


Nota:

Uff. V
Decreto Ministeriale n. 906 del 15-07-2025 di Nomina Comitato di valutazione dei Piani Triennali di Attività EPR

UFF. III
Collaboratori e Consulenti 2024

Uff II - Incarichi ETS 2024
Uff. II - Incarichi ETS conferiti nell’anno 2024


UFFICIO VI
Decreto Direttoriale n. 584 del 24-04-2024
Nomina panel esperti per la valutazione ex post - bando SIF 2017

Decreto Direttoriale n. 291 del 07-03-2024
Bando per la presentazione dei progetti di ricerca in campo economico e sociale 2024 (bando FRES 2)

Decreto Direttoriale n. 154 del 09-02-2024
Bando pubblico per la concessione dei contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca. istituzione della tabella triennale 2023 – 2025 ai sensi del d.m. n. 44 del 8 febbraio 2008 e Decreto Ministeriale n. 1645 del 15-10-2024 di nomina della Commissione di Valutazione di cui al Decreto Direttoriale n. 154 del 9 febbraio 2024

 

Decreto Ministeriale n. 1100 del 24-07-2024 di Nomina Comitato di valutazione dei Piani Triennali di Attività EPR

Contenuto inserito il 11-01-2023 aggiornato al 31-07-2025
Recapiti e contatti
Largo Antonio Ruberti, 1 - 00153 Roma (RM)
PEC urp@mur.gov.it
Centralino 06.97721
P. IVA 96446770586
Linee guida di design per i servizi web della PA