Direzione generale della ricerca
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonchè la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico
- Ufficio III - tabella relativa alla nomina di valutatori ex post di progetti FIRB
- Ufficio IV - DD n. 1076 del 27/06/2022 Approvazione contratto di proroga esperto di cui al DD n. 330 del 21/03/2016
- Ufficio III – Elenco incarichi a consulenti e collaboratori accertamento finale di spesa progetti FIRB
- Incarichi conferiti a seguito del DD n. 646 del 12/05/2020 e del DD 1868 del 22/07/2021 di nomina di esperti ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 20/06/2017, n. 91
- Uff. II Tabella relativa ad Incarichi conferiti a consulenti e collaboratori - Valutazioni in itinere fine anno 2020
- Tabella relativa ad Incarichi conferiti a consulenti e collaboratori - Valutazioni in itinere anno 2021
- Nomina revisori anonimi ex ante Bando PRIN 2020
- Revisori ex ante Bando PRIN 2020
- Ufficio VIII - Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza Ministero dell'Università e della Ricerca
- Ufficio IV - DD n. 1566 del 01/10/2020 Approvazione contratti di proroga degli esperti di cui al DD n. 330 del 21/03/2016