Archivio

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. 


Nota:

L'art. 31 d.lgs. 33/2013 prevede la pubblicazione di tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'Amministrazione e dei suoi uffici

Tabella rilievi della Corte dei Conti su attività DGCASIS - Tabella recante rilievi della Corte dei Conti su attività gestita da DGCASIS anni 2018, 2019, 2020 e2021

Direzione generale per le risorse umane e finanziarie

Contenuto inserito il 03-02-2023 aggiornato al 03-02-2023
Recapiti e contatti
Largo Antonio Ruberti, 1 - 00153 Roma (RM)
PEC urp@mur.gov.it
Centralino 06.97721
P. IVA 96446770586
Linee guida di design per i servizi web della PA