Archivio
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Nota:
L'art. 31 d.lgs. 33/2013 prevede la pubblicazione di tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'Amministrazione e dei suoi uffici
Tabella rilievi della Corte dei Conti su attività DGCASIS - Tabella recante rilievi della Corte dei Conti su attività gestita da DGCASIS anni 2018, 2019, 2020 e2021
Direzione generale per le risorse umane e finanziarie